Il D.l. 27 giugno 2015, n. 83 ha introdotto nel codice civile l’art 2929-bis, il quale dispone delle importanti novità in tema di espropriazione dei beni oggetto di vincoli di indisponibilità o alienazione a titolo gratuito.
Per capire meglio la portata di questa riforma conviene fare un passo indietro per capire il contesto in cui la nuova norma andrà ad operare: l’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’articolo 2901 c.c. e seguenti.
L’istituto dell’azione revocatoria consente al creditore, il quale si ritenga ingiustamente leso da un atto di alienazione perpetrato dal suo debitore, di far emettere una pronuncia giudiziale finalizzata non già a dichiarare nulla l’alienazione ma, semplicemente, inefficace nei propri confronti. Una volta ottenuta la pronuncia giudiziale il creditore può promuovere l’esecuzione forzata sul bene immobile oggetto dell’atto dispositivo.
La disciplina dell’azione revocatoria prevede (anzi, prevedeva) requisiti differenti a seconda che il bene fosse stato alienato a titolo oneroso o a titolo gratuito: in caso di atto dispositivo a titolo gratuito anteriore al credito dell’attore in revocatoria, che il debitore abbia posto in essere l’atto di donazione preordinatamente al fine di pregiudicare le ragioni del suo futuro creditore; in caso di atto dispositivo a titolo gratuito posteriore al credito dell’attore in revocatoria, che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l’atto dispositivo recava alle ragioni del suo creditore.
In caso di atti dispositivi a titolo oneroso, la condizione psicologica del debitore, come sopra descritta con riferimento agli atti anteriori o posteriori al sorgere del credito, deve riguardare anche l’avente causa dell’atto dispositivo. L’onere della prova con riferimento agli stati psicologici del debitore e del terzo è a carico dell’attore in revocatoria e sono, in ogni caso, fatti salvi gli effetti degli acquisti fatti da terzi in buona fede prima della trascrizione della domanda di revocatoria.
Questa la situazione preriforma. Ed ora? Cosa cambia?
Ora, nel caso di alienazione a titolo gratuito posteriore (rimane immutata l’ipotesi di alienazione a titolo gratuito anteriore ) al credito o di vincolo d’indisponilità posto sul bene stesso, il creditore non dovrà più esperire l’azione revocatoria ordinaria, potendo direttamente agire esecutivamente sul bene vincolato o donato.
Il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo potranno proporre opposizione all’esecuzione e spetterà a lui provare che l’atto di alienazione o il vincolo non pregiudica i diritti del creditore, ovvero la mancanza di conoscenza del pregiudizio stesso. Quello che si verifica, dunque, con l’introduzione dell’art. 2929-bis, è l’inversione dell’onere della prova, dal creditore al debitore/terzo assoggettato ad espromissione, agevolando il pignoramento di beni che siano stati sottoposti a vincoli di indisponibilità, quali fondi patrimoniali, atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ed il trust ed agli atti di alienazione a titolo gratuito quali sono in primo luogo le donazioni, ma anche gli atti di trasferimento in esecuzione di trust o altri atti di destinazione.
La novella ha ricevuto un accoglienza fredda da parte degli operatori del diritto, che sembrano poco inclini ad accettare un regime così a favore del creditore e che cambia in maniera netta le regole del gioco.
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